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Edifici cambia la normativa dal 3 agosto 2013 (legge n°90)

LEGGE 3 agosto 2013, n. 90
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia per la definizione delle procedure d’infrazione avviate dalla Commissione europea, nonche’ altre disposizioni in materia di coesione sociale.
(13G00133)
(GU n.181 del 3-8-2013)

Vigente al: 4-8-2013
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

                              Promulga 

la seguente legge: 

                               Art. 1 

  1. Il decreto-legge 4 giugno  2013,  n.  63,  recante  disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del  Parlamento europeo e  del  Consiglio  del  19  maggio  2010,  sulla  prestazione energetica  nell'edilizia  per   la   definizione   delle   procedure d'infrazione  avviate  dalla  Commissione  europea,   nonche'   altre disposizioni in materia di coesione sociale, e' convertito  in  legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto  obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 3 agosto 2013 

                             NAPOLITANO 

          Letta, Presidente del  Consiglio  dei ministri 
          Moavero Milanesi,  Ministro  per  gli affari europei
          Zanonato,  Ministro  dello   sviluppo economico 
          Lupi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri
         Allegato 

           MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE 
                AL DECRETO-LEGGE 4 GIUGNO 2013, N. 63 

    All'articolo 1, comma 1, capoverso Art. 1, comma 2: 
    dopo la lettera b) sono inserite le seguenti: 
    «b-bis) determinare i  criteri  generali  per  la  certificazione
della prestazione energetica degli edifici  e  per  il  trasferimento
delle relative informazioni in sede di compravendita e locazione; 
    b-ter) effettuare le ispezioni periodiche degli impianti  per  la
climatizzazione invernale ed estiva al fine  di  ridurre  il  consumo
energetico e le emissioni di biossido di carbonio»; 
    la lettera e) e' sostituita dalla seguente: 
    «e)  coniugare  le  opportunita'  offerte  dagli   obiettivi   di
efficienza energetica con lo sviluppo di materiali,  di  tecniche  di
costruzione, di  apparecchiature  e  di  tecnologie  sostenibili  nel
settore delle costruzioni e con l' occupazione»; 
    dopo la lettera h) sono aggiunte le seguenti: 
    «h-bis) assicurare l'attuazione e la  vigilanza  sulle  norme  in
materia di prestazione energetica degli edifici, anche attraverso  la
raccolta e l'elaborazione di informazioni e dati; 
    h-ter) promuovere l'uso razionale dell'energia  anche  attraverso
l'informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali». 
    All'articolo 2: 
    al comma 1 e' premesso il seguente: 
    «01. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
    "c) 'prestazione energetica di un edificio': quantita'  annua  di
energia primaria effettivamente consumata  o  che  si  prevede  possa
essere necessaria per soddisfare, con un uso standard  dell'immobile,
i vari bisogni energetici dell'edificio, la climatizzazione invernale
e estiva, la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari,
la ventilazione e, per il  settore  terziario,  l'illuminazione,  gli
impianti ascensori e scale mobili. Tale quantita' viene  espressa  da
uno o piu' descrittori che tengono conto del  livello  di  isolamento
dell'edificio e delle caratteristiche  tecniche  e  di  installazione
degli  impianti  tecnici.  La  prestazione  energetica  puo'   essere
espressa in energia primaria non rinnovabile, rinnovabile,  o  totale
come somma delle precedenti"»; 
    al comma 1: 
    al  capoverso  lettera  l-quater)  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: «, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19
settembre 2011»; 
    al capoverso  lettera  l-quinquies),  le  parole:  «"confine  del
sistema  (o  energetico  dell'edificio)"»   sono   sostituite   dalle
seguenti:   «"confine   del   sistema"    o    "confine    energetico
dell'edificio"»; 
    al capoverso lettera l-octies), le parole: «prodotta  all'interno
del confine del sistema (in situ)» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«prodotta in situ»; 
    al  capoverso  lettera  l-novies),  le  parole:   «"edificio   di
riferimento o target» sono sostituite dalle seguenti:  «"edificio  di
riferimento" o "target»; 
    al capoverso lettera l-ter decies),  le  parole:  «e  utilizzata»
sono sostituite dalle seguenti: «e ceduta per l'utilizzo»; 
    al capoverso lettera l-sexies decies), la  parola:  «erogati»  e'
sostituita dalle seguenti: «considerati  nella  determinazione  della
prestazione energetica, erogata»; 
    il capoverso lettera l-vicies bis) e' soppresso; 
    al capoverso lettera l-vicies  ter),  le  parole:  «alla  lettera
l-vicies bis)» sono sostituite dalle seguenti: «alla lettera l-vicies
quater)»; 
    al capoverso lettera  l-vicies  quater),  le  parole:  «a  titolo
esemplificativo e non esaustivo,» sono sostituite dalle seguenti:  «e
consistono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nel»; 
    al capoverso lettera l-vicies quinquies), le parole: «"sistema di
climatizzazione estiva, impianto»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«"sistema di climatizzazione estiva" o "impianto»; 
    al capoverso lettera l-vicies sexies),  le  parole:  «dedicato  a
uno»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «dedicato  a  un   servizio
energetico»; 
    e' aggiunto, in fine, il seguente capoverso: 
    «l-tricies) "impianto termico": impianto tecnologico destinato ai
servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti,  con  o
senza produzione di  acqua  calda  sanitaria,  indipendentemente  dal
vettore energetico  utilizzato,  comprendente  eventuali  sistemi  di
produzione, distribuzione e  utilizzazione  del  calore  nonche'  gli
organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli  impianti
termici  gli  impianti  individuali  di   riscaldamento.   Non   sono
considerati impianti  termici  apparecchi  quali:  stufe,  caminetti,
apparecchi di riscaldamento localizzato  ad  energia  radiante;  tali
apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti  termici
quando la somma delle potenze nominali del focolare degli  apparecchi
al servizio della singola unita' immobiliare e' maggiore o uguale a 5
kW.  Non  sono  considerati  impianti  termici  i  sistemi   dedicati
esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria  al  servizio
di singole unita' immobiliari ad uso residenziale ed assimilate»; 
    e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
    «1-bis. Nell'allegato A del decreto legislativo 19  agosto  2005,
n. 192, il punto 14 e' sostituito dal seguente: 
    "14. fabbisogno annuo di energia primaria per la  Climatizzazione
invernale e' la quantita' di energia primaria globalmente  richiesta,
nel corso di un anno, per  mantenere  negli  ambienti  riscaldati  la
temperatura di progetto"». 
    All'articolo 3, comma 1: 
    alla lettera  c),  capoverso  3,  lettera  e),  dopo  le  parole:
«sistemi tecnici» sono inserite le seguenti: «di climatizzazione»; 
    alla lettera d), dopo il capoverso 3-bis e' inserito il seguente: 
    «3-bis. l. Gli edifici di  cui  al  comma  3,  lettera  a),  sono
esclusi dall'applicazione del presente decreto  ai  sensi  del  comma
3-bis,  solo  nel  caso  in  cui,  previo   giudizio   dell'autorita'
competente al rilascio dell'autorizzazione ai sensi del codice di cui
al decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,  il  rispetto  delle
prescrizioni implichi un'alterazione sostanziale del loro carattere o
aspetto, con particolare riferimento ai profili storici, artistici  e
paesaggistici». 
    All'articolo 4, comma 1, lettera b),  capoverso  1-bis,  dopo  le
parole: «Con uno o piu' decreti del Presidente della Repubblica» sono
inserite le seguenti: «ai sensi  dell'articolo  17,  comma  1,  della
legge 23 agosto 1988, n. 400,» e sono aggiunti, in fine,  i  seguenti
periodi: «Per le attivita' propedeutiche all'emanazione  dei  decreti
di cui al primo periodo, di competenza del Ministero  dello  sviluppo
economico, quest'ultimo puo' avvalersi  delle  competenze  dell'ENEA.
Con gli stessi decreti, sono individuate modalita' di  progettazione,
installazione e manutenzione di sistemi di controllo attivo,  come  i
sistemi di automazione,  controllo  e  monitoraggio,  finalizzati  al
risparmio energetico». 
    All'articolo 5, comma 1: al capoverso Art. 4-bis: 
    al comma 2, le parole: «31 dicembre 2014» sono  sostituite  dalle
seguenti: «30  giugno  2014»  e  le  parole:  «con  il  parere  della
Conferenza unificata» sono sostituite  dalle  seguenti:  «sentita  la
Conferenza unificata»; 
    al comma 3: 
    alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:  «,
tenendo conto dell'esigenza prioritaria di contenere il  consumo  del
territorio»; 
    la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
    «c) l'individuazione, sulla base dell'analisi costi-benefici  sul
costo di vita economico, di casi specifici per i quali non si applica
quanto disposto al comma 1»; 
    al capoverso Art. 4-ter: 
    al comma 2, dopo le parole: «edifici scolastici» sono inserite le
seguenti: «e agli ospedali»; dopo le  parole:  «attraverso  le  ESCO»
sono inserite le seguenti: «, il ricorso a forme di partenariato  tra
pubblico e privato, societa'  private  appositamente  costituite»  e,
dopo le parole: «edilizia pubblica» sono inserite le seguenti: «, ivi
inclusa l'attestazione della prestazione  energetica  dell'intervento
successiva a tale realizzazione, entro i  limiti  delle  risorse  del
fondo stesso»; 
    al  comma  3,  dopo  le  parole:   «del   rendimento   energetico
dell'edificio,» sono inserite le seguenti: «analogo al  contratto  di
rendimento energetico europeo EPC,» e  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: «, recante disposizioni in materia di incentivazione
della  produzione  di  energia  termica  da  fonti   rinnovabili   ed
interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni, pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2  gennaio
2013»; 
    al comma 4, le parole: «30 aprile  2014»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2013». 
    All'articolo 6, comma 1, capoverso Art. 6: 
    al comma 1, le parole da: «L'attestato» fino a:  «e'  rilasciato»
sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dalla data di entrata in
vigore  della  presente  disposizione,  l'attestato  di   prestazione
energetica degli edifici e' rilasciato» e le parole: «al termine  dei
lavori» sono sostituite  dalle  seguenti:  «prima  del  rilascio  del
certificato di agibilita'»; 
    al comma 2, nel primo periodo, dopo  la  parola:  «vendita»  sono
inserite le seguenti:  «,  di  trasferimento  di  immobili  a  titolo
gratuito» e, nell'ultimo periodo,  le  parole:  «congiuntamente  alla
dichiarazione di fine lavori» sono sostituite dalle seguenti:  «entro
quindici giorni  dalla  richiesta  di  rilascio  del  certificato  di
agibilita'»; 
    al comma 3, dopo la parola: «vendita» sono inserite le  seguenti:
«, negli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito»; 
    dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
    «3-bis.  L'attestato  di  prestazione  energetica   deve   essere
allegato al contratto di  vendita,  agli  atti  di  trasferimento  di
immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione, pena la
nullita' degli stessi contratti»; 
    al comma 4, dopo le parole: «destinazione d'uso,»  sono  inserite
le  seguenti:  «la  medesima  situazione  al  contorno,  il  medesimo
orientamento e la medesima geometria e»; 
    al comma 5, secondo periodo, le parole: «degli impianti  termici»
sono sostituite dalle seguenti: «dei sistemi  tecnici  dell'edificio,
in particolare per  gli  impianti  termici»  e  le  parole  da:  «dal
decreto» fino alla fine del periodo sono sostituite  dalle  seguenti:
«dai regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16
aprile 2013, n. 74, e al decreto del Presidente della  Repubblica  16
aprile 2013, n. 75»; 
    al comma 6, le parole: «centoventi giorni» sono sostituite  dalle
seguenti: «centottanta giorni»; 
    dopo il comma 6 e' inserito il seguente: 
    «6-bis. Il fondo di garanzia di cui all'articolo 22, comma 4, del
decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e' utilizzato entro i limiti
delle risorse del fondo stesso anche per  la  copertura  delle  spese
relative alla certificazione energetica e agli adeguamenti di cui  al
comma 6 del presente articolo»; 
    al comma  8,  le  parole:  «l'indice  di  prestazione  energetica
dell'involucro edilizio e globale» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«gli indici di prestazione energetica dell'involucro e globale»; 
    al comma 11, le parole: «rilascio della  prestazione  energetica»
sono  sostituite  dalle   seguenti:   «rilascio   dell'attestato   di
prestazione  energetica»  e  le  parole:  «sistema  di   attestazione
energetica»   sono   sostituite   dalle   seguenti:    «sistema    di
certificazione energetica»; 
    al comma  12,  alinea,  le  parole:  «pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 153» sono sostituite dalle seguenti:  «pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 158». 
    All'articolo 7: 
    al comma 1, capoverso  1,  al  primo  periodo,  dopo  le  parole:
«impiantistiche  termotecniche»   e'   inserita   la   seguente:   «,
elettriche» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,  o  alla
domanda di concessione edilizia»;  al  secondo  periodo,  la  parola:
«mera» e' soppressa e le parole da: «decreto 22  gennaio  2008»  fino
alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «regolamento di
cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008,
n. 37» e, nell'ultimo periodo, le parole: «applicazione  della  norma
predetta» sono sostituite dalle seguenti: «applicazione del  predetto
articolo 26, comma 7,»; 
    al comma 2: 
    all'alinea, dopo le parole: «comma 1» sono inserite le  seguenti:
«del citato articolo 8 del decreto legislativo n. 192 del 2005»; 
    il capoverso 1-bis e' sostituito dal seguente: 
    «1-bis. In attuazione dell'articolo 6, paragrafi  1  e  2,  della
direttiva 2010/31/UE, in caso di  edifici  di  nuova  costruzione,  e
dell'articolo 7, in  caso  di  edifici  soggetti  a  ristrutturazione
importante, nell'ambito della relazione di cui al comma 1 e' prevista
una valutazione della fattibilita' tecnica, ambientale  ed  economica
per l'inserimento di sistemi alternativi ad alta  efficienza,  tra  i
quali sistemi di fornitura  di  energia  rinnovabile,  cogenerazione,
teleriscaldamento e teleraffrescamento, pompe di calore e sistemi  di
monitoraggio e controllo attivo dei  consumi.  La  valutazione  della
fattibilita' tecnica di sistemi alternativi deve essere documentata e
disponibile a fini di verifica». 
    All'articolo 8, comma 1: 
    alla lettera  a),  capoverso  lettera  a),  dopo  le  parole:  «i
soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, comunicano» sono inserite le
seguenti: «entro centoventi giorni»; 
    alla lettera a), capoverso lettera  c),  dopo  le  parole:  «alle
regioni» sono inserite le seguenti: «e alle province autonome» e sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «,  avvalendosi  del  sistema
informativo di cui all'articolo 4, comma 1-bis»; 
    dopo la lettera a) e' inserita la seguente: 
    «a-bis) al comma 3-bis, le parole:  "Ai  sensi  dell'articolo  1,
comma 3," sono soppresse»; 
    alla lettera b), capoverso 5-ter, le parole: «le regioni  possono
provvedere o prendere  provvedimenti  migliorativi»  sono  sostituite
dalle seguenti: «le regioni e le province autonome  possono  adottare
provvedimenti migliorativi»; 
    alla lettera b),  capoverso  5-quinquies,  nell'alinea,  dopo  le
parole: «e le province autonome» sono inserite  le  seguenti:  «,  in
conformita' a quanto previsto dai regolamenti di cui ai  decreti  del
Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, e 16 aprile  2013,
n. 75,»; 
    alla lettera b), capoverso 5-sexies, nell'alinea, le parole: «con
il Ministero per la pubblica amministrazione  e  la  semplificazione»
sono sostituite dalle seguenti: «con il Dipartimento  della  funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri»; 
    alla lettera b), capoverso 5-sexies, nella lettera d), le parole:
«Piano nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «Piano d'azione». 
    All'articolo 9, comma 1, capoverso Art. 11, dopo la lettera e) e'
aggiunta la seguente: 
    «e-bis) UNI EN 15193 - Prestazione  energetica  degli  edifici  -
Requisiti energetici per illuminazione». 
    All'articolo  10,  comma  1,  capoverso  Art.  14,   la   parola:
«provvede» e' sostituita dalle seguenti: «si provvede». 
    All'articolo 12, comma 1, capoverso Art. 15: 
    al comma 2, dopo  le  parole:  «i  controlli»  sono  inserite  le
seguenti: «periodici e diffusi»; 
    al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «L'ente locale e  la
regione» sono inserite le seguenti: «o la provincia autonoma»; 
    al comma 4, le parole:  «contestualmente  alla  dichiarazione  di
fine lavori» sono sostituite dalle seguenti: «prima del rilascio  del
certificato di agibilita'». 
    Dopo l'articolo 13 e' inserito il seguente: 
    «Art. 13-bis. (Modifica dell'articolo 17 del decreto  legislativo
19 agosto 2005, n. 192). - 1. L'articolo 17 del  decreto  legislativo
19 agosto 2005, n. 192, e' sostituito dal seguente: 
    "Art. 17.  (Clausola di cedevolezza). - 1. In relazione a  quanto
disposto dall'articolo 117,  quinto  comma,  della  Costituzione,  le
disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle  regioni  e
alle  province  autonome  che  non  abbiano  ancora   provveduto   al
recepimento della direttiva 2010/31/UE fino alla data di  entrata  in
vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna  regione  e
provincia autonoma. Nel dettare la normativa di attuazione le regioni
e le province autonome sono tenute al rispetto dei vincoli  derivanti
dall'ordinamento europeo e dei principi fondamentali  desumibili  dal
presente decreto. Sono  fatte  salve,  in  ogni  caso,  le  norme  di
attuazione delle regioni e delle province autonome che, alla data  di
entrata in vigore della normativa statale di attuazione, abbiano gia'
provveduto al recepimento"». 
    All'articolo 14: 
    al comma 1, le parole da: «, con l'esclusione delle  spese»  fino
alla fine del comma sono soppresse; 
    dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
    «3-bis. Al fine di effettuare il monitoraggio  e  la  valutazione
del risparmio energetico conseguito  a  seguito  della  realizzazione
degli interventi di cui ai commi 1 e 2, l'Agenzia  nazionale  per  le
nuove tecnologie,  l'energia  e  lo  sviluppo  economico  sostenibile
(ENEA)  elabora  le  informazioni  contenute   nelle   richieste   di
detrazione pervenute per via telematica e trasmette una relazione sui
risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo economico,  al
Ministero dell'economia e delle finanze, alle regioni e alle province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  nell'ambito  delle  rispettive
competenze  territoriali.  Nell'ambito  di  tale  attivita',   l'ENEA
predispone il costante  aggiornamento  del  sistema  di  reportistica
multi-anno delle dichiarazioni ai fini della  detrazione  fiscale  di
cui all'articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n.  296,
gia' attivo e assicura, su richiesta, il necessario supporto  tecnico
alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano». 
    All'articolo 15: 
    al comma 1, dopo le parole: «ed incentivi selettivi di  carattere
strutturale» sono inserite le seguenti: «, da adottare  entro  il  31
dicembre 2013», dopo le parole: «la realizzazione di  interventi  per
il  miglioramento»  sono  inserite  le  seguenti:  «,   l'adeguamento
antisismico», dopo le parole: «per  l'incremento»  sono  inserite  le
seguenti: «dell'efficienza idrica e» ed  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: «Nella definizione delle misure e  degli  incentivi
di cui al primo periodo e' compresa l'installazione  di  impianti  di
depurazione  delle  acque  da  contaminazione  di  arsenico  di  tipo
domestico, produttivo e agricolo nei comuni dove e' stato rilevato il
superamento   del   limite   massimo    di    tolleranza    stabilito
dall'Organizzazione mondiale della sanita' o da norme vigenti, ovvero
dove i sindaci o altre  autorita'  locali  sono  stati  costretti  ad
adottare misure di precauzione o di divieto dell'uso dell'acqua per i
diversi impieghi.»; 
    dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
    «1-bis. Nella definizione delle misure di cui al comma 1 si tiene
conto dell'opportunita' di agevolare ulteriori interventi rispetto  a
quelli previsti dal presente decreto, quali ad esempio le schermature
solari, la  micro-cogenerazione  e  la  micro-trigenerazione  per  il
miglioramento  dell'efficienza  energetica,  nonche'  interventi  per
promuovere l'incremento dell'efficienza idrica e per la  sostituzione
delle coperture di amianto negli edifici»; 
    alla rubrica sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  «e
idrica». 
    Dopo l'articolo 15 e' inserito il seguente: 
    «Art.  15-bis. (Banca  dati  degli  incentivi   in   materia   di
efficienza  energetica  e  di  produzione   di   energia   da   fonti
rinnovabili). - 1. Al fine di monitorare l'andamento,  e  i  relativi
costi, delle attivita' connesse ai settori dell'efficienza energetica
e della produzione  di  energia  da  fonti  rinnovabili,  nonche'  di
prevenire  eventuali  fenomeni   fraudolenti   nella   richiesta   di
riconoscimento dei diversi  meccanismi  incentivanti  previsti  dalle
singole normative di settore, e'  istituita  presso  il  Gestore  dei
servizi energetici S.p.A. (GSE)  una  banca  dati  nazionale  in  cui
confluiscono i flussi di dati relativi ai soggetti beneficiari  degli
incentivi erogati dal GSE e quelli acquisiti da altre amministrazioni
pubbliche autorizzate ad erogare incentivi o sostegni finanziari  per
attivita' connesse ai  settori  dell'efficienza  energetica  e  della
produzione di energia da fonti rinnovabili. 
    2. Entro novanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto, il Ministro dello sviluppo
economico, sentiti il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare  e  la  Conferenza  unificata,  utilizzando  le
competenze istituzionali dell'ENEA, individua, con apposito  decreto,
le modalita' di gestione dei flussi informativi della banca  dati  di
cui al comma 1,  oltre  alle  opportune  forme  di  collaborazione  e
raccordo tra le amministrazioni interessate e il GSE, per  assicurare
un celere e compiuto afflusso per via telematica dei dati in  proprio
possesso alla banca dati stessa, in  modo  da  riscontrare  eventuali
anomalie, e per individuare  idonee  forme  di  pubblicita'  di  tali
informazioni. 
    3. All'attuazione del presente articolo,  dal  quale  non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica,  si
provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie  e  strumentali
disponibili a legislazione vigente». 
    All'articolo 16: 
    dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
    «1-bis.  Per  le  spese  sostenute  per  gli  interventi  di  cui
all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del testo unico di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  le
cui procedure autorizzatorie sono attivate dopo la data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente  decreto,  su  edifici
ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosita' (zone 1 e  2)  di
cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  3274
del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario  n.  72  alla
Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003, riferite a  costruzioni
adibite ad abitazione principale o ad attivita'  produttive,  spetta,
fino al 31 dicembre 2013, una detrazione dall'imposta lorda  pari  al
65 per cento, fino ad  un  ammontare  complessivo  delle  stesse  non
superiore a 96.000 euro per unita' immobiliare»; 
    il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
    «2. Ai contribuenti che fruiscono  della  detrazione  di  cui  al
comma 1 e' altresi' riconosciuta una detrazione  dall'imposta  lorda,
fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 50  per  cento
delle ulteriori spese documentate e sostenute dalla data  di  entrata
in vigore del presente decreto per l'acquisto di mobili e  di  grandi
elettrodomestici di classe non inferiore alla A+,  nonche'  A  per  i
forni, per le apparecchiature per le quali sia  prevista  l'etichetta
energetica,   finalizzati   all'arredo   dell'immobile   oggetto   di
ristrutturazione.  La  detrazione  di  cui  al  presente  comma,   da
ripartire tra gli aventi diritto  in  dieci  quote  annuali  di  pari
importo, e' calcolata su un ammontare  complessivo  non  superiore  a
10.000 euro». 
    Dopo l'articolo 16 e' inserito il seguente: 
    «Art. 16-bis. (Interventi per favorire l'accesso al  credito).  -
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, entro tre  mesi  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto, promuove con l'Associazione bancaria italiana  una  verifica
sulle condizioni  per  offrire  credito  agevolato  ai  soggetti  che
intendono avvalersi delle detrazioni previste, ai sensi del  presente
decreto,  per  gli  interventi  di   efficienza   energetica   e   di
ristrutturazione edilizia». 
    All'articolo 17, comma 1, capoverso 2, le parole:  «Entro  il  31
ottobre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il  31  dicembre
2013». 
    Dopo l'articolo 17 e' inserito il seguente: 
    «Art.  17-bis. (Requisiti  degli  impianti  termici).  -  1.  Con
decorrenza 31 agosto 2013, il comma 9 dell'articolo 5 del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993,  n.
412, e successive modificazioni, e' sostituito dai seguenti: 
    "9. Gli impianti termici installati successivamente al 31  agosto
2013 devono essere collegati ad  appositi  camini,  canne  fumarie  o
sistemi di evacuazione dei prodotti  della  combustione,  con  sbocco
sopra  il   tetto   dell'edificio   alla   quota   prescritta   dalla
regolamentazione tecnica vigente. 
    9-bis. E' possibile derogare a quanto stabilito dal comma  9  nei
casi in cui: 
      a)  si  procede,  anche  nell'ambito  di  una  riqualificazione
energetica dell'impianto termico, alla sostituzione di generatori  di
calore individuali che risultano installati  in  data  antecedente  a
quella di cui al comma 9, con scarico a parete o in canna  collettiva
ramificata; 
      b)  l'adempimento  dell'obbligo  di  cui  al  comma  9  risulta
incompatibile   con   norme   di   tutela   degli   edifici   oggetto
dell'intervento, adottate a livello nazionale, regionale o comunale; 
      c) il progettista attesta e assevera l'impossibilita' tecnica a
realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto. 
    9-ter. Nei casi di cui al comma 9-bis e' obbligatorio  installare
generatori di calore a gas che, per valori di prestazione  energetica
e di emissioni, appartengono alle classi 4 e 5 previste  dalle  norme
UNI EN 297, UNI EN 483 e UNI EN 15502, e posizionare i  terminali  di
tiraggio in conformita'  alla  vigente  norma  tecnica  UNI  7129,  e
successive integrazioni. 
    9-quater.  I  comuni   adeguano   i   propri   regolamenti   alle
disposizioni di cui ai commi 9, 9-bis e 9-ter"». 
    All'articolo 18: 
    al comma 1, le parole da: «sono abrogati» fino  a:  «allegato  A»
sono sostituite dalle seguenti: «sono abrogati gli articoli 2,  comma
1, lettere d), e) ed f), 5 e 12, i punti 2,  11,  12,  18,  22  e  56
dell'Allegato A»; 
    dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
    «2-bis. Al punto 4 dell'Allegato A  del  decreto  legislativo  19
agosto 2005, n. 192, le parole: "soggetti di cui all'art. 4, comma 1,
lettera c)"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "soggetti   di   cui
all'articolo 4, comma 1-bis"»; 
    dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
    «3-bis. I decreti di cui all'articolo 4,  comma  1,  lettera  a),
capoverso "1", all'articolo 6, comma 1, capoverso "Art. 6", comma 12,
e all'articolo 7, comma 1, capoverso "1", terzo periodo, sono emanati
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge
di conversione del presente decreto». 
    All'articolo 19, comma 1: 
    la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
    «a) al secondo periodo, le parole: "a supporti integrativi  o  ad
altri beni" sono sostituite  dalle  seguenti:  "a  beni  diversi  dai
supporti integrativi"»; 
    dopo la lettera a) e' inserita la seguente: 
    «a-bis) il  quarto  e  il  quinto  periodo  sono  sostituiti  dai
seguenti: "Per supporti integrativi si intendono i nastri, i  dischi,
le videocassette  e  gli  altri  supporti  sonori,  videomagnetici  o
digitali ceduti, anche gratuitamente, in unica confezione, unitamente
ai libri per le scuole di ogni ordine e grado e per  le  universita',
ivi inclusi i dizionari, e ai libri fruibili dai disabili  visivi,  a
condizione che i beni unitamente ceduti abbiano prezzo  indistinto  e
che,  per   il   loro   contenuto,   non   siano   commercializzabili
separatamente. Qualora non ricorrano tali condizioni, ai beni  ceduti
congiuntamente si applica il sesto periodo."». 
    All'articolo 20, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
    «2. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 121), le  parole:
"somministrazioni di alimenti e bevande; prestazioni" sono sostituite
dalle seguenti: "somministrazioni di alimenti e  bevande,  effettuate
anche mediante distributori automatici; prestazioni"». 
    All'articolo 21, comma 3: 
    all'alinea, le parole da: «a 271,3 milioni di euro» fino  a:  «al
2023» sono sostituite dalle seguenti: «a  274  milioni  di  euro  per
l'anno 2014, a 379,7 milioni di euro per l'anno 2015, a 265,1 milioni
di euro per l'anno 2016, a 262,2 milioni di euro per  ciascuno  degli
anni dal 2017 al 2023»; 
    alla lettera a), le parole: «229 milioni» sono  sostituite  dalle
seguenti:  «194  milioni»,  le  parole:  «e  a  413,1  milioni»  sono
sostituite dalle seguenti: «e  a  379  milioni»  e  dopo  le  parole:
«maggiori entrate» sono inserite le seguenti: «e delle minori spese»; 
    alla  lettera  b),  le  parole:  «quanto  a  42,3  milioni»  sono
sostituite dalle seguenti: «quanto a 44,8  milioni»,  le  parole:  «a
50,7 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «a  54,7  milioni»,  le
parole: «e a 31,7 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «e a  34,7
milioni» e le parole:  «e  a  28,8  milioni»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «e a 31,8 milioni»; 
    alla lettera c), le parole: «17,8  milioni  di  euro  per  l'anno
2015» sono sostituite dalle seguenti: «0,2 milioni di euro per l'anno
2014, a 20 milioni di euro per l'anno 2015 e a 1,4  milioni  di  euro
per ciascuno degli anni dal 2016 al 2024»; 
    alla lettera d), dopo le parole:  «quanto  a»  sono  inserite  le
seguenti: «20 milioni di euro per l'anno 2014 e a»; 
    dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente: 
    «e-bis) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2014, a 35 milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2023 e a 32,7 milioni  di
euro  per  l'anno  2024,  mediante  corrispondente  riduzione   della
dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 515, della legge  24
dicembre 2012, n. 228».